Via del Mortaro n. 25 00187 - Roma Sede nazionale Federcolf
Via Urbano ll n.41/a 00167 - Roma Sede nazionale Api-Colf

It

Es

En

Sp

COMUNICATO STAMPA FEDERCOLF COVID-19

CORONAVIRUS Covid-19 COMUNICATO STAMPA COLF – BABY SITTER – ASSISTENTI FAMLIARI (badanti)

Molti lavoratori domestici continuano a lavorare con sacrificio e personale rischio per la salute, anche perché in gran parte addetti a lavori di cura delle persone (soprattutto anziani e bambini) e magari conviventi con il nucleo familiare datoriale. L’impegno annunciato dal Governo, del resto, è proprio quello di agevolare economicamente le famiglie nell’assunzione di una baby sitter o di una badante, a riprova che questo è sempre un lavoro socialmente utile e, in momenti come il presente, addirittura un servizio essenziale per molte famiglie. Chi è al lavoro, come ovvio, dev’essere regolarmente retribuito.

Quando è il datore di lavoro a sospendere invece il rapporto, o per timore del contagio o per altri motivi, il contratto collettivo lo obbliga ugualmente a corrispondere la retribuzione (art. 19, comma 1: «Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni»).

Quando è la colf che sospende il rapporto, perché deve accudire la propria famiglia o per altri seri motivi, non ha diritto alla retribuzione (art. 19, comma 2: «Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta»).

Per i primi la Federcolf richiede il riconoscimento, anche per questa categoria, del Fis (Fondo Integrazione Salariale) in deroga. Ma per molti di costoro, seppure fosse accordato questo ammortizzatore sociale, il danno sarebbe comunque enorme, per il malvezzo diffuso di denunciare all’Inps, specie per i rapporti di convivenza, un orario di lavoro settimanale inferiore a quello reale: certo così si versano meno contributi, ma si avranno ammortizzatori sociali di importo ragguagliato al minore orario denunciato. Per costoro la colf, tramite il sindacato, potrà chiedere il risarcimento dei danni.

I problemi più grandi sono tuttavia due: 1) la colf in qualunque momento può essere licenziata con preavviso e perdere dunque, in questo momento di grave crisi, anche economica, il diritto alla retribuzione; 2) una parte considerevole dei rapporti di lavoro domestico (si stimano in diverse centinaia di migliaia, secondo alcune statistiche addirittura in un milione) sono «a nero» e, dunque, non hanno alcun diritto.

Anche per questi ultimi non si può ipotizzare nessuna soluzione immediata, se non il ricorso agli uffici del sindacato per richiedere ai datori di lavoro il risarcimento dei danni subiti per la mancata regolarizzazione del rapporto.

Se, infine, è la colf ad essere colpita dal Coronavirus, avrà diritto a carico del datore di lavoro alla retribuzione soltanto per i primi 8, 10 o 15 giorni, secondo la sua anzianità di servizio. Questo perché le colf, al contrario degli altri lavoratori, ancora non hanno diritto all’indennità economica di malattia a carico dell’Inps.

Roma 13 marzo 2020

Precedente CHIUSURA UFFICI FEDERCOLF

Commento

Sede nazionale Federcolf

Indirizzo:
Via del Mortaro n. 25 00187 – Roma

Iscriviti alla Newsletter

Leggi il nostro giornale periodico

Dona il tuo 5x1000

Il tuo contributo concreto a sostegno dei diritti civili dei lavoratori domestici

Dona il tuo 8x1000

Ricorda di destinare anche l’8xmille alla Chiesa cattolica

© 2022 Tutti i diritti riservati C.F.: 80422220584 | Privacy Policy - Cookie Policy | Realizzato da Wematica