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Il trattamento di fine rapporto (TFR) anche per i lavoratori domestici è regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e, pertanto, deve essere pagato dal datore dopo l’interruzione del rapporto di lavoro causata dalle dimissioni o dal licenziamento.
Deve essere proporzionato alle ore di lavoro svolte e va corrisposto anche se il contratto di lavoro si interrompe durante il periodo di prova, a patto che il rapporto abbia avuto una durata uguale o superiore a 15 giorni, periodo minimo utile per far maturare la quota mensile intera.
L’obiettivo del Sindacato è offrire tra i servizi presenti presso le sedi Federcolf, la difesa del trattamento di fine rapporto, fugando il pericolo del lavoro nero mascherato da collaborazioni autonome e tante altre disparità che ancora assillano il lavoro a servizio dell’uomo.
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